Quali sono i principali contratti di lavoro
Per lavoro subordinato intendiamo tutte quelle tipologie di impiego in cui il lavoratore o la lavoratrice è dipendente da un datore di lavoro. Sono escluse, quindi, le forme di lavoro autonomo, in cui il lavoratore, in possesso di una partita IVA, svolge la propria attività in modo indipendente.
Fatta questa breve premessa, i tipi di contratti di lavoro subordinato principali di cui parleremo in questo articolo sono sei:
- Contratto a tempo indeterminato
- Contratto a tempo determinato
- Lavoro part-time
- Contratto di apprendistato
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di somministrazione
A queste tipologie si aggiungono altre forme di collaborazione, come gli stage, le forme di lavoro parasubordinato o le prestazioni occasionali, che non rientrano nella definizione di lavoro subordinato e sono disciplinate in maniera differente.
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Contratto a tempo indeterminato
La forma più classica tra i contratti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. Questo contratto non prevede una data di termine, perciò l’assunzione è potenzialmente definitiva. In genere, prevede un periodo di prova che non deve superare un numero di giorni stabilito dal CCNL e che comunque non può essere superiore a sei mesi. Durante questo periodo entrambe le parti possono recedere dal contratto senza bisogno di motivazione o preavviso.
Superato il periodo di prova, per recedere dal contratto entrambe le parti devono rispettare un periodo di preavviso e comunicare la decisione per iscritto nei termini previsti dalla legge. Inoltre, l’eventuale licenziamento del lavoratore deve essere motivato e rispettare quanto previsto dalle normative vigenti contro il licenziamento illegittimo.
Il contratto a tempo indeterminato offre maggiore stabilità, sia al dipendente che al datore di lavoro. È un’ottima soluzione per consolidare il personale che si vuole mantenere nel proprio staff e garantisce ai dipendenti una maggiore sicurezza.
Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è contraddistinto da una data di termine prestabilita al momento della stipula. Poiché questo contratto costituisce un’eccezione alla forma ordinaria di contratto (a tempo indeterminato), il termine deve essere motivato (ad esempio, per sostituzione o esigenze aziendali oggettive in un determinato periodo), e tale motivazione deve essere scritta nel contratto stesso.
Il contratto a tempo determinato ha una durata massima di 12 mesi, che possono essere estesi a 24 mesi alle condizioni previste per legge, ossia:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Raggiunta la data di termine, il contratto è considerato concluso senza necessità di notifica. È però possibile prorogarlo o rinnovarlo, sempre all’interno del limite dei 24 mesi, nei termini e nelle modalità che analizzeremo di seguito.
Proroga del contratto a tempo determinato
È possibile prorogare la scadenza del contratto a tempo determinato purché non superi i 24 mesi e per un massimo di quattro volte all’interno di questo periodo. Se questi termini vengono violati, il contratto è considerato automaticamente a tempo indeterminato. La proroga deve essere firmata da entrambe le parti, e non può quindi essere una decisione unilaterale del datore di lavoro.
Nei primi 12 mesi, eventuali proroghe sono concesse senza bisogno di ulteriori motivazioni. Successivamente a questo periodo, sussistono le condizioni indicate sopra.
Rinnovo del contratto a tempo determinato
A differenza della proroga, il rinnovo del contratto a tempo determinato non è una prosecuzione di quello già in essere, ma consiste nella stipula di un nuovo contratto, alle stesse condizioni (mansioni, inquadramento, retribuzione) di quello precedente.
Il limite temporale di 24 mesi vale anche in questo caso, ma non c’è invece un limite massimo nel numero di rinnovi possibili all’interno di questo periodo. La differenza principale con la proroga è che tra il termine di un contratto e l’inizio del nuovo deve essere rispettato un periodo di pausa:
- 10 giorni per contratti di durata inferiore a sei mesi;
- 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi.
Se questi periodi di pausa non vengono rispettati, il contratto viene trasformato automaticamente a tempo indeterminato. A questa regola fanno eccezione solo i contratti stagionali, per cui la pausa non è richiesta. Inoltre, il rinnovo di un contratto a tempo determinato deve essere motivato secondo le condizioni indicate sopra per la proroga.
Lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro subordinato di regola sono a tempo pieno, o full-time, ossia occupano il lavoratore per un orario settimanale di quaranta ore (variabile in base a quanto previsto dai CCNL). È possibile, però, ridurre questo orario prevedendo un contratto a tempo parziale, o part-time. Di seguito, elenchiamo le tre tipologie di orario di lavoro part-time disponibili.
- Orizzontale: l’attività lavorativa si svolge durante tutti i giorni lavorativi previsti dal contratto con un orario inferiore rispetto al full-time.
- Verticale: l’attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma solo alcuni giorni alla settimana o al mese.
- Misto: l’attività lavorativa viene svolta con una combinazione delle due modalità precedenti.
Perché sia valida, la riduzione dell’orario deve essere scritta e deve riportare eventuali clausole di flessibilità (possibilità di modificare la disposizione dell’orario di lavoro) o di elasticità (possibilità di aumentare il numero di ore lavorate, non applicabile al part-time orizzontale).
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale gode degli stessi diritti di chi ha un contratto a tempo pieno, e la retribuzione è proporzionata all’orario di lavoro.
Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei più giovani ed è rivolto a persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni. L’azienda si impegna a fornire al dipendente tutta la formazione necessaria a raggiungere una qualifica professionale. Esistono tre forme di apprendistato.
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale/di istruzione secondaria superiore/di specializzazione tecnica superiore: rivolto a studentesse e studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni e finalizzato a conseguire una qualificazione per il lavoro.
- Apprendistato professionalizzante: rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni e finalizzato ad apprendere un mestiere.
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni che intendono conseguire un titolo universitario o di alta formazione per attività di ricerca o per accedere a professioni che richiedono l’iscrizione a un ordine.
Per il datore di lavoro, questa tipologia di contratto offre un vantaggio soprattutto dal punto di vista economico: il dipendente assunto con contratto di apprendistato può, infatti, avere un inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello previsto per la sua mansione. Inoltre, il contratto di apprendistato prevede una serie di sgravi contributivi per l’azienda.
Ma il vantaggio non è solo economico: formare dipendenti da zero permette all’azienda di avere all’interno dello staff persone qualificate e che conoscono i metodi di lavoro specifici, ed è quindi anche un ottimo investimento per il futuro.
Contratto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ma si differenzia dalle forme classiche di contratto per la sua natura discontinua. Infatti, lavoratrici e lavoratori assunti con questo contratto sono a disposizione dell’azienda che sceglie di impiegarli in base alle proprie esigenze (solo alcuni giorni alla settimana, al mese o all’anno).
È un contratto spesso utilizzato nei settori del turismo o dello spettacolo, data la natura intermittente di questi tipi di attività. Può essere comunque utilizzato anche in altri ambiti, ma per periodi non superiori a 400 giornate lavorative nell’arco di tre anni solari. Nei periodi in cui non lavora, il dipendente non matura nessun trattamento economico.
Contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione può essere sia a tempo indeterminato (definito staff leasing) che a tempo determinato e si basa sulle regole generali di queste forme di contratto. La differenza principale consiste nel fatto che coinvolge tre soggetti distinti:
- dipendente (soggetto somministrato)
- datore di lavoro (soggetto utilizzatore)
- agenzia per il lavoro (soggetto somministratore)
L’agenzia per il lavoro è il soggetto terzo che assume il personale e si occupa della stipula del contratto, della retribuzione, dell’elaborazione delle buste paga, del versamento dei contributi e di tutte le pratiche legate all’amministrazione delle risorse. L’azienda utilizzatrice è quindi sgravata dagli aspetti burocratici della gestione del personale somministrato.
A questo vantaggio si aggiunge l’aspetto economico: l’agenzia per il lavoro si occupa di versare lo stipendio e i contributi entro i termini stabiliti dalla legge e dal contratto, emettendo poi una fattura per l’azienda utilizzatrice che comprende anche la percentuale spettante all’agenzia. I termini della collaborazione tra agenzia e azienda sono stabiliti da un contratto commerciale stipulato tra i due soggetti.
In questo articolo abbiamo analizzato quali sono le forme più diffuse di contratti di lavoro subordinato attualmente presenti nell’ordinamento italiano. Ulteriori informazioni, anche su altre forme di contratto possibili, sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e potranno aiutarti a scegliere la soluzione più adatta per la tua azienda.