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Festività non goduta: cosa devono sapere i datori di lavoro

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I giorni festivi sono giorni di riposo dal lavoro stabiliti a livello nazionale. Nel caso in cui una persona non possa godere di questo riposo perché assente dal servizio per altri motivi, la giornata viene riconosciuta come festività non goduta e dà diritto a una compensazione.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa si intende per festività non goduta, cosa dice l’ordinamento italiano a riguardo, quali sono i diversi casi di festività non godute e cosa succede se la festività cade di sabato oppure nel caso di un’ex festività.

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Cos’è la festività non goduta

La festività non goduta è una giornata considerata festiva che cade in un giorno di riposo del lavoratore.

Se la persona è già assente per riposo settimanale nel giorno in cui cade la festività, ha diritto a un indennizzo per festività non goduta. Tale indennizzo può assumere la forma di una compensazione economica erogata in busta paga oppure trasformarsi in un giorno di riposo aggiuntivo. Sono il contratto di lavoro o gli accordi assunti fra lavoratore e datore di lavoro a stabilire quale delle due opzioni applicare.

Ad esempio, se una festività nazionale cade di domenica, che per molti lavoratori rappresenta il giorno di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a una compensazione specifica per la festività non goduta, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.

L’eventuale recupero della festività non goduta può avvenire subito prima o subito dopo la festività stessa oppure a distanza di tempo, secondo modalità che devono essere concordate fra datore di lavoro e professionista.

Le voci relative alle festività non godute compaiono chiaramente in busta paga e possono essere facilmente identificate tra le altre voci retributive.

Il lavoro nei giorni festivi

Diverso è il caso in cui la festività non viene goduta perché al lavoratore viene richiesto di essere in servizio durante un giorno festivo. In questa situazione, il trattamento economico previsto per il lavoro nei giorni festivi consiste nel considerare le ore svolte come lavoro straordinario festivo e pagarle come tali, con le maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento.

Queste maggiorazioni per le ore lavorate durante le festività spettano anche ai lavoratori che godono dell’indennità di turno, cioè della percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria rivolta a quelle categorie di lavoratori la cui attività prevede un’organizzazione su turni al di fuori degli orari canonici di lavoro, con giorni di riposo che cambiano durante la settimana.

A seconda della situazione lavorativa e delle disposizioni previste dai CCNL, sono previsti trattamenti economici e normativi differenti per il lavoro svolto nei giorni festivi. Questi trattamenti sono pensati per tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare un carico di lavoro equilibrato, nel rispetto delle festività e dei riposi settimanali.

Quali sono le festività in Italia?

La normativa italiana riconosce diverse festività, in base alla legge n. 260 del 27 maggio 1949 e successive modifiche. I lavoratori che non possono godere di queste festività, perché cadono in un giorno di riposo, hanno diritto a un indennizzo. Ecco l’elenco delle festività nazionali e delle principali feste in Italia:

  • 1° gennaio, Capodanno
  • 6 gennaio, Epifania
  • domenica di Pasqua
  • il lunedì dopo Pasqua
  • 25 aprile, Festa della Liberazione
  • 1° maggio, Festa dei Lavoratori
  • 2 giugno, Festa della Repubblica
  • 15 agosto, Festa dell’Assunzione
  • 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi
  • 1° novembre, Ognissanti
  • 8 dicembre, Immacolata Concezione
  • 25 dicembre, Natale
  • 26 dicembre, Santo Stefano
  • la solennità del santo patrono del comune di riferimento (in base alle disposizioni del comune specifico)

Festività che cadono di sabato

Un caso particolare è quello delle festività che cadono di sabato. La maggior parte delle aziende concede ai lavoratori due giorni di riposo a settimana invece del solo giorno di riposo obbligatorio per legge.

Generalmente, i due giorni di riposo sono il sabato e la domenica. Ma dal punto di vista giuridico, il sabato è un giorno infrasettimanale, e quindi, al pari degli altri giorni infrasettimanali, viene considerato festivo solo se corrisponde a una delle festività previste dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949.

Perciò, in caso di festività che cade di sabato, si possono verificare alcune situazioni diverse:

  • Se il contratto prevede che il sabato sia lavorativo, ai dipendenti spetta un giorno di riposo pagato come un giorno lavorato, esattamente come accade quando la festività cade in qualsiasi altro giorno della settimana che normalmente è considerato feriale.
  • Se il contratto prevede che il sabato sia lavorativo, ma il datore di lavoro per motivi organizzativi chiede a uno o più lavoratori di prestare ugualmente servizio, a questi spetta l’indennizzo che corrisponde allo stipendio giornaliero con la maggiorazione sullo stipendio prevista dal CCNL di riferimento per straordinari e festivi, esattamente come accade per gli straordinari in qualsiasi altro giorno festivo.
  • Se il contratto non prevede che il sabato sia lavorativo, ai dipendenti spetta un giorno di riposo pagato come un giorno lavorativo (quindi senza maggiorazioni); in alcuni casi, il lavoratore può avere diritto a un permesso retribuito o compensativo, secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento, esattamente come quando la festività cade di domenica.
  • Se il contratto non prevede che il sabato sia lavorativo ma eccezionalmente l’azienda decide di mantenere l’attività aperta nel sabato festivo, ai dipendenti spetta sempre l’indennizzo che corrisponde allo stipendio giornaliero con la maggiorazione sullo stipendio prevista dal CCNL di riferimento per lavoro straordinario e festivo.
  • Se il contratto prevede un indennizzo per lavoro su turni, la maggiorazione per il lavoro festivo si somma a questo indennizzo. Succede lo stesso anche quando è previsto l’indennizzo per reperibilità, cioè la remunerazione riconosciuta dal datore di lavoro ai dipendenti che prestino la propria disponibilità oltre le ore lavorative.

La festività non goduta viene riportata nel cedolino del lavoratore, evidenziando la relativa voce riguardante la retribuzione secondo le normative vigenti e il calendario delle festività.

Ferie e malattia durante il sabato festivo

Nel caso in cui il lavoratore abbia chiesto un periodo di ferie che comprende un sabato festivo, questo non verrà conteggiato come giorno di ferie, indipendentemente dal fatto che il contratto preveda la settimana di 5 o 6 giorni. Infatti, se la settimana lavorativa è di 5 giorni, il sabato sarà considerato come giorno di riposo settimanale, mentre se è di 6 giorni sarà riconosciuto come giorno festivo goduto.

Ancora diverso è il caso di assenza per malattia o infortunio durante un sabato festivo: il lavoratore non ha diritto ad alcuna indennità perché il sabato non viene considerato una festività non goduta. Inoltre, il lavoratore deve mantenersi reperibile per la visita fiscale, secondo quanto previsto dalle normali regole su infortunio e malattia.

I permessi ex festività

Una questione ancora diversa è quella che riguarda i cosiddetti permessi ex festività. Come già menzionato, la legge n. 260 del 27 maggio 1949 che stabilisce le festività è stata più volte modificata. In particolare, la legge n. 54 del 1977 ha abrogato diverse festività, trasformando alcune ricorrenze religiose e civili da festività a giorni lavorativi. Sono proprio questi i giorni noti come ex festività. Ecco l’elenco:

  • 19 marzo, San Giuseppe o Festa del Papà
  • Ascensione di Gesù (data variabile: 40 giorni dopo Pasqua)
  • Festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno; il giorno resta festivo solo nel Comune di Roma in quanto si tratta dei due patroni della città)
  • Corpus Domini (data variabile: 60 giorni dopo Pasqua)
  • 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale

Pur non essendo più considerati festivi, questi giorni danno diritto a dei permessi retribuiti. I permessi ex festività, regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, possono essere goduti nell’anno solare in cui sono maturati.

Se non vengono goduti entro tale termine, devono essere retribuiti in busta paga come ex festività non godute. Ciò però accade solo se l’ex festività cade in un giorno lavorativo. Se l’ex festività cade di sabato e il contratto prevede una settimana lavorativa di 5 giorni, il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione.

Le ex festività maturano su base mensile: ogni mese il dipendente matura un dodicesimo delle ore di permessi ex festività a cui ha diritto per tutto l’anno secondo il suo CCNL.

Abbiamo quindi visto che le festività non godute e le ex festività determinano diverse conseguenze in busta paga e nel calendario delle presenze, secondo schemi e regole di non sempre facile comprensione. Al di là dell’attenta osservanza delle leggi e dei contratti, è raccomandabile adottare, in tutto ciò che riguarda festività, malattie, ferie e permessi, un approccio deciso ma anche pragmatico e attento al work-life balance, nella consapevolezza che l’equilibrio produce più del superlavoro.

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Domande frequenti sulle festività non godute

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