Cos’è la festività non goduta
La festività non goduta è una giornata considerata festiva che cade in un giorno di riposo del lavoratore.
Se la festività cade in un giorno in cui il lavoratore è già assente per riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a un indennizzo per festività non goduta. Questo indennizzo può assumere la forma di una compensazione economica erogata in busta paga oppure dà diritto a un giorno di riposo aggiuntivo. Sono il contratto o gli accordi assunti fra lavoratore e datore di lavoro a stabilire quale delle due opzioni applicare.
L’eventuale recupero della festività non goduta può avvenire subito prima o subito dopo la festività stessa oppure anche a distanza di tempo, secondo modalità che devono essere concordate fra il datore di lavoro e il lavoratore.
Il lavoro nei giorni festivi
Una fattispecie diversa rispetto a quanto appena descritto è quella per cui la festività non viene goduta perché al lavoratore viene richiesto di essere in servizio durante un giorno festivo. In questo caso, le ore svolte vanno considerate lavoro straordinario festivo e pagate come tali, con le maggiorazioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Queste maggiorazioni per le ore lavorate durante le festività spettano anche ai lavoratori che godono dell’indennità di turno (cioè della percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria rivolta ad alcune categorie di lavoratori la cui attività prevede un’organizzazione su turni al di fuori degli orari canonici di lavoro) e hanno giorni di riposo che cambiano durante la settimana.
Quali sono le festività?
È la legge n. 260 del 27 maggio 1949(file in PDF), con le successive modifiche, a stabilire le festività, e dunque i giorni in cui i lavoratori, se non ne godono perché cade in un giorno di riposo, hanno diritto a un indennizzo:
- 1° gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- domenica di Pasqua
- il lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile, Ricorrenza della Liberazione
- 1° maggio, Festa dei Lavoratori
- 2 giugno, Festa della Repubblica
- 15 agosto, Festa dell’Assunzione
- 1° novembre, Ognissanti
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, Natale
- 26 dicembre, Santo Stefano
- la solennità del patrono del comune in cui ha sede il luogo di lavoro (in base alle disposizioni del comune specifico)
Festività che cadono di sabato
Un caso particolare è quello delle festività che cadono di sabato. Molte aziende optano per la settimana corta e concedono ai lavoratori due giorni di riposo a settimana invece del solo giorno di riposo obbligatorio per legge. Generalmente, i due giorni di riposo sono il sabato e la domenica. Ma dal punto di vista giuridico il sabato è un giorno infrasettimanale. E quindi, al pari degli altri giorni infrasettimanali, viene considerato festivo solo se corrisponde a una delle festività previste dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949.
Perciò, in caso di festività che cade di sabato, si possono verificare alcune situazioni diverse:
- Se il contratto prevede che il sabato sia lavorativo, al lavoratore spetta un giorno di riposo pagato come un giorno in cui ha lavorato, esattamente come accade quando la festività cade in qualsiasi altro giorno della settimana che normalmente è considerato feriale.
- Se il contratto prevede che il sabato sia lavorativo ma il datore di lavoro per motivi organizzativi chiede al lavoratore di prestare ugualmente servizio, al lavoratore spetta l’indennizzo che corrisponde al suo stipendio giornaliero con la maggiorazione sullo stipendio prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per lavoro straordinario e festivo, esattamente come accade per gli straordinari in qualsiasi altro giorno festivo.
- Se il contratto non prevede che il sabato sia lavorativo, al lavoratore spetta un giorno di riposo pagato come un giorno lavorativo (quindi senza maggiorazioni), esattamente come quando la festività cade di domenica.
- Se il contratto non prevede che il sabato sia lavorativo ma eccezionalmente l’azienda decide di mantenere l’attività aperta nel sabato festivo, al lavoratore spetta sempre l’indennizzo che corrisponde al suo stipendio giornaliero con la maggiorazione sullo stipendio prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per lavoro straordinario e festivo.
- Se il contratto prevede un indennizzo per lavoro su turni, la maggiorazione per il lavoro festivo si somma a questo indennizzo. Succede lo stesso anche quando è previsto l’indennizzo per reperibilità, cioè la remunerazione riconosciuta dal datore di lavoro ai dipendenti che prestino la propria disponibilità oltre le ore lavorative.
Ferie e malattia durante il sabato festivo
Nel caso in cui un lavoratore abbia chiesto un periodo di ferie che comprende un sabato festivo, questo non verrà conteggiato come giorno di ferie, indipendentemente dal fatto che il contratto preveda la settimana lunga o corta. Infatti, se la settimana è corta, il sabato sarà considerato come giorno di riposo settimanale, mentre se è lunga sarà riconosciuto come giorno festivo goduto.
Ancora diverso è il caso di assenza per malattia o infortunio durante un sabato festivo: il lavoratore non ha diritto ad alcuna indennità perché il sabato non viene considerato una festività non goduta. Inoltre, il lavoratore deve mantenersi reperibile per la visita fiscale, secondo quanto previsto dalle normali regole su infortunio e malattia.
I permessi ex festività
Una questione ancora diversa è quella che riguarda i cosiddetti permessi ex festività. Come già menzionato, la legge n. 260 del 27 maggio 1949 che stabilisce le festività è stata più volte modificata. In particolare, la legge n. 54 del 1977 ha abrogato diverse festività, trasformando alcune ricorrenze religiose e civili da festività a giorni lavorativi. Sono proprio questi i giorni noti come ex festività. Eccone l’elenco:
- 19 marzo, San Giuseppe o Festa del Papà;
- Ascensione di Gesù (data variabile: 40 giorni dopo Pasqua);
- Festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno; il giorno resta festivo solo nel Comune di Roma in quanto si tratta dei due patroni della città);
- Corpus Domini (data variabile: 60 giorni dopo Pasqua);
- 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale.
Pur non essendo più dei festivi, questi giorni danno diritto a dei permessi retribuiti, appunto i permessi ex festività.
I permessi ex festività, regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, possono essere goduti nell’anno solare in cui sono maturati. Se non vengono goduti entro tale termine, devono essere retribuiti in busta paga come ex festività non godute. Ciò però accade solo se l’ex festività cade in un giorno lavorativo. Se l’ex festività cade di sabato e il contratto prevede la settimana corta, il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Le ex festività maturano su base mensile: ogni mese il dipendente matura un dodicesimo delle ore di permessi ex festività a cui ha diritto per tutto l’anno secondo il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’equilibrio prima di tutto
Abbiamo quindi visto che le festività non godute e le ex festività determinano una serie di conseguenze in busta paga e nel calendario delle presenze, secondo schemi e regole di non sempre facile comprensione. Al di là dell’attenta osservanza delle leggi e dei contratti, è raccomandabile adottare, in tutto ciò che riguarda festività, ferie, malattie e permessi, un approccio sì fermo, ma anche di buon senso e attento al work-life balance, nella consapevolezza che l’equilibrio produce più del superlavoro.