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Aspettativa sul lavoro: come funziona e chi ne ha diritto

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L’aspettativa sul lavoro rappresenta un importante strumento previsto dalla legge e disciplinato dai contratti collettivi nazionali (CCNL), pensato per offrire ai lavoratori la possibilità di prendersi una pausa dal proprio impiego senza perdere il diritto al posto di lavoro. Come datore di lavoro è necessario conoscere a fondo il funzionamento dell’aspettativa sul lavoro per gestire correttamente le richieste del personale.

In questo articolo vedremo cos’è l’aspettativa sul lavoro, chi può richiederla e in quali casi, e quali sono i motivi che ne determinano l’interruzione.

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Cos’è l’aspettativa sul lavoro

L’aspettativa sul lavoro riguarda la possibilità per il personale dipendente di astenersi dall’attività lavorativa per periodi più o meno lunghi, a determinate condizioni e con comprovate motivazioni. Si tratta di una norma che nasce dalla necessità di garantire un equilibrio tra la vita lavorativa e vita privata, in particolare per tutelare il diritto alla cura e alla formazione.

La disciplina dell’aspettativa è regolata dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) specifici, che definiscono diritti, limiti e condizioni.

Il datore di lavoro deve quindi conoscere non solo le disposizioni di legge, ma anche quanto previsto dal CCNL di riferimento per gestire al meglio eventuali richieste.

Come funziona l’aspettativa

In generale, per richiedere l’aspettativa, i lavoratori devono presentare una domanda formale all’azienda, specificando il motivo e la durata.

In alcuni casi, l’azienda non può rifiutare di concedere l’aspettativa alla risorsa che ne fa richiesta, mentre in altri è a sua discrezione accettarla o meno, sempre nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di legge e dai contratti collettivi.

Nella maggior parte dei CCNL, la concessione dell’aspettativa per motivi personali è lasciata alla discrezionalità dei vertici aziendali, che valutano le esigenze organizzative.

L’aspettativa può essere concessa sia con retribuzione (ad esempio per motivi di salute o formazione) sia senza retribuzione, garantendo comunque il mantenimento del posto di lavoro. Vediamo più nel dettaglio le diverse casistiche.

Aspettativa retribuita: a chi spetta e quando è a carico dell’azienda

L’aspettativa retribuita consente di mantenere la retribuzione durante l’assenza dal posto di lavoro. In questi casi, si verifica una sospensione temporanea della prestazione lavorativa, ma senza perdita di diritti contrattuali e mantenendo il posto di lavoro.

Vediamo di seguito i casi in cui è prevista un’aspettativa dal lavoro retribuita.

Assistenza a familiari con disabilità

La legge 104 del 5 febbraio 1992 stabilisce la possibilità di usufruire di un massimo di tre giorni al mese o due ore al giorno di permesso retribuito per assistere un familiare con grave disabilità. La normativa tutela anche chi assiste un familiare portatore di handicap, riconoscendo specifici diritti e modalità di richiesta di aspettative e permessi lavorativi per l’assistenza.

Per avere questo diritto, il personale deve presentare domanda all’INPS con la documentazione che attesta l’invalidità del familiare. Può richiedere l’aspettativa retribuita in base alla legge 104 il coniuge o il genitore della persona con disabilità, oppure i parenti entro il secondo grado (entro il terzo qualora i primi siano assenti o impossibilitati all’assistenza).

Se la persona con disabilità è un minore, il genitore può usufruire di permessi diversi in base all’età del figlio. In particolare, se il figlio ha non più di dodici anni, il genitore può utilizzare i giorni o le ore di permesso retribuito o prorogare il congedo parentale. Solo un genitore (o un solo parente) può servirsi dell’aspettativa retribuita in base alla legge 104.

L’indennità da corrispondere al lavoratore è pari alla normale retribuzione, senza eventuali indennità legate alla presenza (come il buono pasto). L’importo da corrispondere è a carico dell’INPS, ma deve essere anticipato dal datore di lavoro.

Formazione continua

Per incentivare la formazione professionale continua, molti CCNL prevedono la possibilità di concedere, ai dipendenti che ne facciano richiesta, un certo numero di ore di assenza retribuita per frequentare corsi di formazione organizzati dall’azienda o da centri formativi pubblici approvati.

In questo caso, il datore di lavoro ha la facoltà di decidere se approvare o meno l’aspettativa retribuita per la risorsa che la richiede, e può inoltre decidere il percorso di formazione continua a cui i dipendenti possono partecipare.

L’importo da corrispondere al personale che partecipa alla formazione e il monte ore per l’aspettativa dipendono da quanto stabilito dal CCNL di riferimento. In ogni caso, l’indennità è a carico del datore di lavoro.

Attività di volontariato

Chi presta attività di volontariato che, per motivi improrogabili, debba essere svolta in orario lavorativo, può richiedere un’aspettativa dal lavoro. Affinché l’aspettativa venga retribuita è necessario che l’associazione presso cui viene svolta l’attività sia iscritta all’elenco ufficiale del dipartimento di Protezione Civile.

Le attività di volontariato per cui è previsto il diritto all’aspettativa retribuita sono:

  • Soccorso in eventi in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
  • Soccorso in caso di calamità naturali che richiedono l’utilizzo di capacità e mezzi straordinari.
  • Attività di pianificazione, formazione e simulazione di emergenza.

Per ciascuno di questi casi è previsto un periodo di aspettativa diverso, che può arrivare fino a un massimo di 180 giorni. L’indennità, pari alla normale retribuzione, viene corrisposta al dipendente dal datore di lavoro, che può eventualmente richiedere un rimborso al dipartimento della Protezione Civile.

I singoli CCNL regolamentano inoltre la possibilità per il personale di richiedere l’aspettativa, generalmente non retribuita, per attività di volontariato presso enti diversi da quelli citati.

Lutto

Per legge, chi subisce la perdita del coniuge, del convivente o di un congiunto fino al secondo grado di parentela ha diritto a un periodo di assenza retribuita fino a un massimo di tre giorni lavorativi nel corso dell’anno, da utilizzare entro sette giorni dal decesso del familiare.

I giorni di permesso retribuito per lutto sono a carico del datore di lavoro, che deve corrispondere l’importo della normale retribuzione.

Mutilati e invalidi civili

Le persone con invalidità civile o mutilate, con una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 50%, o con patologie che necessitano di trattamenti specifici, possono richiedere un periodo di aspettativa retribuita fino a 30 giorni all’anno per accedere ai trattamenti e alle cure legati alla loro malattia.

Il datore di lavoro deve corrispondere la stessa retribuzione prevista per l’assenza per malattia.

Donne vittime di violenza

Dal 2015, anche le donne che hanno subito violenza di genere e che sono seguite dai servizi sociali o dai centri antiviolenza hanno diritto a richiedere un’aspettativa retribuita fino a tre mesi, per conciliare le esigenze di riabilitazione con il lavoro.

In questo caso, l’indennità prevista per la lavoratrice è a carico del datore di lavoro ed è pari alla normale retribuzione. Per alcune categorie specifiche, come le lavoratrici stagionali, è invece corrisposta direttamente dall’INPS.

Aspettativa non retribuita: come funziona e chi ne ha diritto

L’aspettativa non retribuita rappresenta una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, durante cui la persona dipendente può richiedere di assentarsi dall’attività lavorativa per motivazioni specifiche, senza percepire retribuzione ma senza perdere il posto di lavoro.

Un’aspettativa non retribuita può essere richiesta per diverse ragioni, come vedremo di seguito. Queste forme di sospensione della prestazione lavorativa sono disciplinate da specifici articoli di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), che ne regolano condizioni e limiti.

In ogni caso, la sospensione della prestazione non comporta la perdita del posto di lavoro. Salvo casi eccezionali, l’aspettativa non retribuita non è obbligatoria, il che significa che l’azienda può decidere se concederla o meno. Nella maggior parte dei CCNL, la concessione dell’aspettativa non retribuita è a discrezione dell’azienda, che può approvare o negare la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative.

Qualora si decida di non concederla, la scelta dovrà essere motivata sulla base di esigenze aziendali specifiche. Per richiedere l’aspettativa, la risorsa deve presentare una domanda formale secondo le modalità previste dal CCNL e fare riferimento agli articoli normativi applicabili.

Il periodo massimo di aspettativa per i dipendenti è regolato dai singoli CCNL e può variare anche in base alla motivazione specifica. Come regola generale, solitamente non può superare i due anni. Il CCNL di riferimento regola anche le modalità di richiesta, approvazione o rifiuto di questo istituto.

L’aspettativa non retribuita non dà diritto alla maturazione di contributi o di ratei mensili (ferie, permessi, mensilità aggiuntive, TFR). In alcuni casi, viene comunque maturata l’anzianità di servizio.

Di seguito vediamo alcune delle motivazioni più comuni per la richiesta di aspettativa non retribuita, tenendo presente che i diversi CCNL possono prevedere ulteriori casistiche e necessità personali.

Formazione di base o formazione professionale

Per il personale che ha maturato almeno cinque anni di attività lavorativa presso l’azienda, è possibile richiedere un’aspettativa dal lavoro non retribuita per completare un percorso di studi (scuola dell’obbligo, diploma, laurea) o per prendere parte a corsi di formazione specifica. In alcuni casi, chi frequenta corsi di formazione o percorsi universitari può beneficiare di una borsa di studio come sostegno economico alternativo alla retribuzione.

Tale aspettativa non va confusa con l’aspettativa per formazione continua di cui abbiamo parlato sopra, per la quale è invece possibile richiedere l’aspettativa retribuita. Il datore di lavoro ha la facoltà di concedere o negare i permessi non retribuiti per formazione.

Dottorato di ricerca

Un discorso a parte nell’ambito della formazione va fatto per i dipendenti che vogliano frequentare un dottorato di ricerca. Mentre nel settore pubblico l’aspettativa per il dottorato di ricerca è retribuita, le aziende private possono concedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può eventualmente coprire tutta la durata del dottorato.

Durante il periodo di dottorato, i dottorandi possono ricevere una borsa di studio, che rappresenta un sostegno economico specifico per la ricerca o lo studio e si distingue dalla retribuzione lavorativa.

Gravi motivi familiari

Da non confondere con l’aspettativa prevista dalla legge 104, l’aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari può essere richiesta per accudire il coniuge o i congiunti fino al secondo grado di parentela per qualsiasi tipo di malattia grave o invalidità. Tra i gravi motivi familiari rientra anche l’assistenza a un familiare con disabilità, nei casi non coperti dalla legge 104.

Incarichi pubblici

L’aspettativa per svolgere incarichi pubblici, quali parlamentare, sindaco o consigliere comunale o provinciale, è una delle poche tipologie di aspettativa non retribuita che il datore di lavoro non può rifiutare, perché si basa sul diritto costituzionale di ogni cittadino di concorrere al governo del Paese. Le modalità di richiesta e gestione sono regolate dal CCNL relativo.

Tossicodipendenza

Per dipendenti a tempo indeterminato con problemi accertati di tossicodipendenza è prevista la possibilità di accedere a un periodo di aspettativa non retribuita fino a tre anni per prendere parte a programmi di riabilitazione. Se il programma prevede la partecipazione di un familiare, anche quest’ultimo può usufruire del periodo di aspettativa.

Motivi di revoca o interruzione dell’aspettativa

L’aspettativa, pur essendo un diritto riconosciuto ai lavoratori in determinate situazioni, può essere soggetta a revoca o interruzione anticipata. Ciò può avvenire, ad esempio, se viene meno la motivazione che aveva originato la richiesta di aspettativa, come nel caso della conclusione di un percorso formativo o del decesso del familiare per cui era stata concessa l’assenza.

Inoltre, il datore di lavoro ha la facoltà di richiamare la persona in servizio per ragioni gravi e documentate, come esigenze aziendali improrogabili che richiedano la presenza della persona assente.

In ogni caso, la revoca o l’interruzione dell’aspettativa deve essere comunicata per iscritto al personale, specificando le motivazioni e la data di ripresa dell’attività lavorativa. È fondamentale che la risorsa sia tempestivamente informata di eventuali modifiche al periodo di aspettativa, così da poter organizzare al meglio la propria vita lavorativa e personale e gestire il rientro al lavoro senza imprevisti, riducendo possibili fonti di stress.

Impatto sulle ferie e sull’anzianità di servizio

Durante il periodo di aspettativa non retribuita, i lavoratori non maturano ferie, permessi, mensilità aggiuntive o TFR, né vengono versati contributi previdenziali. Tuttavia, in alcune situazioni particolari, il CCNL di riferimento può prevedere che l’anzianità di servizio continui a maturare anche durante l’assenza. È quindi importante verificare attentamente cosa prevede il contratto collettivo nazionale.

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Domande frequenti sui tipi di aspettativa sul lavoro

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